A.M.S.S.O.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
In data 20 aprile 2007 presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice”, con sede in via Cardinal Ferrari n. 7, Castellanza (VA), si sono riuniti i seguenti signori:
- Bellomo MariaCaterina
- Caimi Laura Regina
- Casero Elena
- Castiglioni Anna
- Chiericato Angelo
- Clerici Patrizia
- Colombo Renata
- Di Cataldo Antonina
- Facincani Orietta
- Fanchi Sabrina
- Fratter Gabriella
- Galafassi Moira
- Garbagnati Roberto
- Giani Luisa
- Gussoni Ernesto
- Marchesani Luciano
- Merati Claudio
- Pagani Viviana
- Quaglia Laura
- Quartarone Corrado
- Rocco Giuseppe
- Savino Vita
- Tajè Fabrizio
- Trovarello Nadia
- Turconi Rosanna
che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 NOME E FONDATORI
Dai suddetti comparendi, in qualità di soci fondatori, è costituita in data odierna, l’Associazione Maria Sede della Sapienza Onlus (di seguito indicata come “Associazione”) A.M.S.S.O., avente forma giuridica di associazione “non riconosciuta”.
L’Associazione è promossa dai Soci Fondatori che sottoscrivono in calce il presente Atto Costitutivo-Statuto, i quali dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all’art. 2382 del Codice Civile.
L’associazione è senza scopo di lucro. E’ apartitica e apolitica e si ispira ai principi e ai valori Cristiani secondo l’insegnamento ed il Magistero della Chiesa cattolica, e si richiama al carisma Salesiano.
L’Associazione adotta, come riferimento normativo-giuridico al presente atto, la legge nazionale e regionale sul volontariato e sulle Onlus aderendo ai seguenti principi: assenza di fini lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant’altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione di volontariato (Legge 266/1991, L.R. 22/1993, D.L.gs 460/1997, e successivi aggiornamenti e modifiche), nonché, per quanto non disposto dal presente atto, la normativa in materia di associazione del Codice Civile.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
L’Assemblea Costituente decide per l’immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra
- Di Cataldo Antonina
e dei componenti il Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal Presidente, da:
- Fratter Gabriella Vice Presidente
- Garbagnati Roberto Consigliere Tesoriere
- Rocco Giuseppe Consigliere Segretario
- Tajè Fabrizio Consigliere
Probiviri vengono nominati i Sig.ri:
- Trovarello Nadia
- Quartarone Corrado
- Gussoni Ernesto
I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 266/1991. Il Presidente viene autorizzato a chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro regionale del Volontariato. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha la sua Sede presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice Castellanza in via Cardinal Ferrari 7, già via Don Bosco.
ART. 3 SCOPO E ATTIVITA’
L’Associazione che non ha fini di lucro, si propone di contribuire a diffondere i principi di libertà, formale e sostanziale, di scelta e accesso negli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA, contribuendo alla crescita umana, culturale e spirituale delle persone a cui sono rivolte, direttamente o indirettamente, in Italia o all’estero, proprio le opere e le attività degli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA.
Si propone di contribuire e promuovere educazione e formazione caratterizzate dalla trasmissione dei valori Cristiani, secondo il magistero della Chiesa Cattolica, con particolare attenzione al carisma educativo-formativo Salesiano.
A tal fine le attività che potranno essere svolte dell’Associazione saranno:
- corrispondere alle famiglie di studenti e/o studenti, se maggiorenni, provvidenze economiche mirate a concorrere, ovvero sostenere integralmente, i costi le rette le spese, per l’accesso e la frequenza alle scuole cattoliche Istituiti Figlie di Maria Ausiliatrice. Le modalità d’intervento, l’entità delle provvidenze erogate, i limiti reddituali per poter accedere al beneficio, e la quota massima del patrimonio utilizzabile a tali scopi, sono tutti determinati con apposita delibera dall’Assemblea Associativa al termine dell’anno scolastico per l’anno successivo. L’Assemblea può decidere di confermare la delibera dell’anno precedente;
- ogni altra attività, coerente con i principi sopra enunciati, mirata a consentire all’Associazione di raccogliere e reperire tutte le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività e dei propri interventi;
ART. 4 SOCI = APPARTENENZA, DIRITTI E DOVERI, RECESSO, PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
- Sono Soci dell’Associazione i:
- Soci Fondatori: che sottoscrivono in calce il presente atto;
- Soci per adesione: divengono Soci, a fronte di domanda scritta presentata al Presidente dell’Associazione, su delibera del Consiglio D’Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Soci per Adesione possono essere sia persone fisiche che enti, persone giuridiche, società, imprese, cooperative, consorzi. Qualora l’aspirante Socio non sia una persona fisica nella domanda di adesione deve essere indicata la persona fisica che lo rappresenterà;
- Soci Onorari: L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo delle opere e delle attività degli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA delle attività dell’Associazione.
- Diritti = il Socio ha diritto a partecipare a tutte le attività dell’associazione, ad esprimere il proprio voto nei vari organi dell’associazione, a concorrere alle cariche sociali, a presentare istanze ordini del giorno richieste di delibere ai vari Organi Associativi competenti;
- Doveri = il Socio ha il dovere di concorrere con la sua attività materiale ed intellettuale, nei limiti delle sue possibilità, alle attività Associative e di perseguire gli obbiettivi sociali. Il Socio ha il dovere di coformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa. Il Socio ha il dovere di una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l’Associazione. Il Socio ha il dovere di corrispondere la quota associativa all’inizio dell’anno Sociale, entro il termine stabilito dal C.d.A., che viene determinata nella presente scrittura inizialmente in € 10,00. Qualsiasi attività prestata in favore dell’associazione sarà a titolo gratuito.
- Recesso = il Socio può recedere in qualsiasi momento dall’associazione con una semplice comunicazione scritta, inviata alla sede dell’Associazione. Se tale comunicazione è inviata dopo il termine previsto per il pagamento della quota annuale, la quota deve essere comunque corriposta;
- Perdita della qualità di Socio = il Socio può essere escluso dall’associazione, su proposta-richiesta motivata presentata da qualsiasi altro socio all’Assemblea ed ivi discussa e votata. L’esclusione per essere efficace deve essere deliberata da un quorum costitutivo e deliberante superiore al 50% dei soci regolarmente iscritti. Il Socio escluso può essere riammesso, se sono venute meno le cause dell’esclusione, solamente dal medesimo Organo e dalla medesima maggioranza numerica che lo ha escluso. Può essere causa di esclusione solamente:
- qualsiasi grave e reiterata violazione del presente atto costitutivo e statuo e/o delibera assembleare;
- morosità superiore a giorni 30 circa il pagamento della quota associativa;
- condotta volontaria in aperto contrasto con i principi ispiratori dell’associazione.
ART. 5 BILANCIO
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio sociale, il CdA deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. Ad esso verrà allegato l’inventario sociale.
L’Assemblea per la discussione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE
L’Assemblea fissa, ogni anno, in occasioni dell’approvazione del bilancio preventivo, la quota associativa a carico degli aderenti.
La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli associati che si rendono morosi perdono il diritto all’elettorato attivo e passivo; inoltre, decorso inutilmente un anno dalla scadenza del versamento, l’associato viene escluso.
La quota associativa è intrasmissibile e non valutabile. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.
ART. 7 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed Istitutioni pubbliche;
- contributi da organismi internazionali;
- donazioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Il patrimonio è invece costituito dall’eventuale capitale inizialmente versato dai fondatori, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.
I finanziamenti che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal CdA.
Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci formano l’assemblea dei soci, che si riunisce, presso la Sede dell’Associazione, nei seguenti casi:
- Assemblea ordinaria = avviene con qualsiasi mezzo idoneo, ad opera del Presidente dell’Associazione, nel mese di giugno e nel mese di dicembre. Le date sono indicate dal Presidente dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso. Una volta convocata l’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- Assemblea straordinaria = avviene, per i casi previsti, con qualsiasi mezzo idoneo, ad opera del Presidente dell’Associazione. In prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intevenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- Assemblea convocata dal Presidente dell’Associazione = avviene con qualsiasi mezzo idoneo. Una volta convocata l’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intevenuti o rappresentati aventi diritti al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. Questa convocazione può avvenire solamente per questioni contingenti che non potevano essere trattate nella convocazione semestrale e non possono essere differite alla convocazione semestrale successiva;
- Assemblea convocata dei Soci = avviene con qualsiasi mezzo idoneo, ad opera del Presidente dell’Associazione, su richiesta di almeno 1/3 dei Soci regolarmente iscritti. Questa convocazione può avvenire solamente per questioni contingenti che non potevano essere trattate nella convocazione semestrale e non possono essere differite alla convocazione semestrale successiva. Una volta convocata l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta; ordine del giorno = è predisposto dal Presidente dell’Associazione il quale deve inserire ogni richiesta di delibera e/o pronuncia proposta da qualsiasi socio, anche in Assemblea.
- Delibera per corrispondenza = l’Assemblea dei Soci, su proposta congiunta del Presidente dell’Associazione, del CdA e di almeno altri tre soci, può deliberare anche senza riunirsi fisicamente in assemblea. Il voto è espresso su specifica proposta di delibera inviata al singolo socio con qualsiasi mezzo scritto idoneo (e-mail, fax, lettera) purché la proposta sia inviata a qualsiasi socio e il voto pervenga al Presidente dell’Assemblea, presso la sede, entro otto giorni.
- competenze dell’Assemblea Ordinaria dei Soci = elezione del CdA; elezione del Presidente dell’Associazione; esclusione- riammissione del Socio; acquisto-vendita beni mobili; delibera del bilancio annuale e sulle relative quote di patrimonio utilizzabili per gli scopi sociali; delibera del regolamento di cui all’art. 3; punto e; revoca delle cariche e/o degli Organi associativi. Delibera inoltre su qualsiasi materia che non è di competenza degli altri Organi associativi.
- competenze dell’Assemblea Straordinaria dei Soci = modifiche atto costitutivo e statuto, scioglimento associazione, acquisto-vendita beni immobili. Delibera inoltre su qualsiasi materia che non è di competenza degli altri Organi associativi.
ART. 9 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (CdA)
- è composto da tre amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci oltre che, di diritto, dal Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio D’Amministrazione, e dal Tesoriere. Le cariche sono biennali e possono essere confermate senza limite.
- Delibera validamente in presenza e con il voto di almeno 3/5 dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- il Presidente convoca il Consiglio e stabilisce, preventivamente, l’ordine del giorno, che deve essere comunicato al convocato nella comunicazione;
- ogni Consigliere ha diritto a sottoporre un argomento al Presidente che decide se rientra nei poteri del Consiglio o meno. Se rientra lo deve sottoporre al consiglio per la votazione.
- ogni Consigliere pu segnalare qualsiasi anomalia nell’attività del Consiglio e/o dei suoi componenti, all’Assemblea dei Soci per i provvedimenti del caso;
- il Presidente deve convocare il CdA almeno ogni tre mesi;
- il Presidente deve segnalare all’Assemblea dei Soci l’assenza ingiustificata di qualsiasi consigliere, così come può fare il Consigliere in caso di inattività e/o assenza ingiustificata del Presidente, per i provvediamenti del caso;
- il CdA delibera su tutto ciò che non è di competenza dell’Assemblea dei Soci sempre che rimanga nell’ambito di atti di ordinaria amministrazione.
- il CdA delibera in materia di gestione ordinaria-amministrazione del patrimonio dell’associazione. Nel fare ciò è vincolato ai principi di massima tutela del patrimonio associativo, secondo criteri di gestione prudenziale ed economica.
- il CdA in particolare delibera sulle richieste pervenute all’Associazione di provvidenze-sovvenzioni per rette scolastiche e sull’entità degli interventi, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 3 punto 1.
- redige il bilancio annuale da sottoporre poi all’Assemblea dei Soci.
- predisporre tutte le proposte di delibera, da sottoporre all’Assemblea dei Soci, che incidano sul patrimonio associativo;
- può predisporre proposte di delibera, che comportino modifiche della normativa dell’Associazione.
- il Tesoriere si occupa di verbalizzare sinteticamente la seduta del Consiglio.
ART. 10 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
- E’ eletto dall’Assemblea dei Soci alla prima convocazione, e pertanto alla sottoscrizione del presente atto, a maggioranza assoluta dei Soci fondatori. La sua carica è biennale e può essere confermato senza limite. Successivamente alla prima elezione, il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria, ovvero straordinaria in caso di vacanza della carica per recesso, esclusione o qualsiasi altra causa che faccia venir meno la carica;
- rappresenta l’associazione a tutti gli effetti, quale Legale rappresentate, in ogni atto e/o vicenda che la interessi;
- convoca l’assemblea dei soci e la preside, convoca il CdA e lo presiede, secondo le modalità ed i poteri riconosciuti dal presente atto;
- predisporre l’ordine del giorno degli organi che presiede e sottopone le questioni, proposte dai singoli soci, di pertinenza dell’organo che presiede all’organo stesso;
- nomina un segretario/conservatore;
ART. 10 bis VICE PRESIDENTE
Viene nominato dal CdA, tra i propri membri e sostituisce ad interim il Presidente, con medesimi poteri, in caso di sua assenza e/o impedimento.
ART. 11 TESORIERE
- è nominato direttamente dall’Assemblea degli Associati, la sua carica è biennale e può essere confermato senza limite.
- predisporre unitamente al CdA il bilancio e lo trasmette ai singoli Organi deliberanti per l’approvazione;
- cura la gestione ordinaria del patrimonio associativo in esecuzione e in conformità alle delibere del CdA, verifica il corretto adempimento delle quote sociale e, se necessario, contesta la morosità, effettua i pagamenti autorizzati, ha la firma sul conto corrente bancario dell’associazione congiunta con la firma del Presidente. Ogni disposizione di pagamento, autorizzata dall’organo competente, deve avvenire con le due sottoscrizioni richieste.
ART. 12 SEGRETARIO-CONSERVATORE
- è nominato tra i Consiglieri direttamente dal Presidente, e da quest’ultimo può essere revocato in qualsiasi momento senza formalità;
- cura la verbalizzazione delle sedute degli Organi Associativi, custodisce e aggiorna il libro degli Associati e delle relative cariche sociali.
ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E’ eletto dall’Assemblea degli Associati e composto da un numero di soci pari a 2 oltre un/una rappresentate segnalato dall’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice FMA di Castellanza. Delibera come segue:
- dirime ogni conflitto interno tra gli Organi dell’Associazione e/o tra le persone fisiche loro componenti, secondo equità e/o diritto, senza formalità alcuna ma nel rispetto del principio del contraddittorio, con pronunce e/o lodi inappellabili;
- si pronuncia, nel medesimo modo di cui sopra, su di ogni questione che abbia in oggetto la corretta interpretazione e/o applicazione di tutte le norme che regolano l’attività dell’Associazione (atto costitutivo, statuto, regolamento, ecc.), nonché le competenze dei singoli Organi associativi. Le lodi e le pronunce del Collegio devono essere osservati dai destinatari di detti giudizi, in osservanza e adempimento del presente atto costitutivo-statuto;
- il Collegio può essere chiamato in causa da qualsiasi Socio o da qualsiasi Organo Associativo, senza formalità alcuna.
ART. 14 REVOCA DI CARICHE E/O ORGANI ASSOCIATIVI
Qualsiasi carica e/o Organo associativo può essere dichiarato decaduto con una apposita delibera di revoca promossa da qualsiasi associato e votata dall’Assemblea dei Soci con maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti in prima convocazione e a maggioranza dei soci partecipanti in seconda convocazione. Contestualmente l’assemblea deve provvedere alla nuova carica.
ART. 15 MODIFICHE ALL’ATTO COSTITUTIVO-STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall’Assemblea, dal CdA o da almeno i 3/4 degli aderenti.
La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dall’Assemblea, dal CdA o da almeno i 3/4 degli aderenti.
Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l’Assemblea in seduta straordinaria.
L’Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nel parter del CdA e del presidente.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, verrà destinato alle opere e alle attività educative degli Istituti Figlie di Maria Ausiliatrice FMA secondo le disposizioni della competente Assemblea Straordinaria.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell’eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.






